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Il Consiglio di Stato nega risarcimento a una sala giochi di Carpi dopo l’annullamento dell’ordinanza sugli orari perché “La società non ha evitato il danno”

Il Consiglio di Stato ha escluso il diritto al risarcimento dei danni per una sala giochi di Carpi, in provincia di Modena, che aveva subito limitazioni orarie poi annullate dal Tar Emilia-Romagna, ritenendo decisivo il comportamento della società, che non avrebbe attivato tutti gli “strumenti di tutela disponibili per evitare l’aggravarsi del pregiudizio”. Lo scrive Gaiaitalia.com Notizie Modena citando una nota di Agipronews che, nel dettaglio, fa riferimento all’ordinanza sindacale del 2020 con cui il Comune di Carpi aveva imposto il funzionamento degli apparecchi esclusivamente dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 22. Un provvedimento successivamente annullato dal Tribunale Amministrativo per una “palese carenza di istruttoria”.

Dopo aver ottenuto l’annullamento dell’ordinanza, la società Allstar aveva avviato una nuova azione giudiziaria chiedendo il risarcimento dei danni subiti a causa delle limitazioni orarie. Nel dettaglio, la richiesta comprendeva un totale superiore ai 295mila euro distribuito in canoni di locazione, costo del personale ritenuto eccedente, mancato guadagno derivante dalla riduzione dell’attività e perdita di clientela. In questo quadro, il Collegio ha ribadito che “la responsabilità non consegue automaticamente all’annullamento del provvedimento amministrativo”, sottolineando la necessità di verificare il “nesso causale” tra atto e danno. A tal proposito, i giudici di Palazzo Spada hanno richiamato l’articolo 1227 del Codice civile, secondo cui il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare con “il comportamento collaborativo cui è tenuto secondo correttezza”. Proprio su questo punto i giudici hanno valorizzato la mancata richiesta di tutela cautelare, osservando che “l’omessa attivazione degli strumenti di tutela, tra i quali è inclusa la tutela cautelare, rappresenta un dato valutabile dal giudice” ai fini della riduzione o esclusione del danno.

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Per il Collegio, continua Agipronews, la scelta di non richiedere la sospensione cautelare dell’ordinanza ha interrotto il nesso tra il provvedimento illegittimo e il danno economico successivamente rivendicato. La sentenza afferma, inoltre, che l’omessa attivazione della tutela cautelare, seguita dalla richiesta di risarcimento, può configurare “un comportamento complessivo di tipo opportunistico che viola il canone della buona fede”.

Da qui la decisione finale di respingere integralmente l’appello e confermare il rigetto della domanda risarcitoria. Come si legge nella sentenza, “la richiesta di risarcimento del danno deve essere respinta, in quanto la medesima società ricorrente ha concorso a determinare la produzione dello stesso, non avendo richiesto la sospensione dell’efficacia dell’ordinanza comunale nei periodi in cui l’attività poteva comunque essere esercitata”, tenuto conto anche degli effetti delle restrizioni legate alla pandemia, che avevano contribuito a ridurre l’affluenza nelle sale giochi.

 

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(5 giugno 2026)

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