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Sassuolo, lotta alla zanzara comune e alla zanzara tigre

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zanzara-tigredi Redazione, #Sassuolo twitter@sassuolnewsgaia #Notizie

 

Sarà in vigore a partire da mercoledì 15 Aprile l’Ordinanza del Sindaco n. 56 per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori ed in particolare dalla zanzara tigre e dalla zanzara comune. Così commenta  l’Assessore all’Ambiente del Comune di Sassuolo Ugo Liberi:

Semplici regole da seguire per prevenire il proliferare delle zanzare che come tutti gli anni, con l’arrivo della bella stagione e l’innalzamento delle temperature, rischiano di causare infezioni.

In base all’ordinanza, nel periodo compreso tra il 15 aprile ed il 31 ottobre, è in vigore l’obbligo per tutti i cittadini i soggetti pubblici e privati, proprietari, affittuari o che comunque abbiano l’effettiva disponibilità di aree all’aperto presenti sul territorio comunale ove esistano o si possano creare raccolte d’acqua meteorica o di altra provenienza, ognuno per la parte di propria competenza.

In vigore il divieto di immissione d’acqua nei tombini, griglie e caditoie poste su aree pubbliche; divieto di abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi e balconi, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d’acqua stagnante anche temporanea; procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l’uso effettivo, allo svuotamento dell’eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero; trattare in area privata con prodotti di sicura efficacia larvicida l’acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche e in qualunque altro contenitore non eliminabile (comprese fontane e piscine non in esercizio).

La periodicità dei trattamenti deve essere congrua alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta, provvedendo alla ripetizione del trattamento in caso di pioggia abbondante e/o persistente. Devono essere trattati anche i tombini che, pur non essendo all’aperto, sono comunque raggiunti da acque meteoriche o di altra provenienza (ad es. quelli presenti negli scantinati e nei parcheggi sotterranei, ispezionando anche i punti di raccolta delle acque provenienti dai “grigliati”). In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità.

E’ necessario, inoltre, provvedere nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitati e nelle aree ad essi confinanti incolte od improduttive, al taglio periodico dell’erba, mantenendo le aree libere da sterpaglie, rifiuti o da altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolte d’acqua stagnante. In alternativa i materiali presenti devono essere sistemati in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza; svuotare le fontane e le piscine non in esercizio o eseguire adeguati trattamenti larvicidi; evitare che si formino raccolte d’acqua in aree di scavo; dotare di copertura ermetica o rete zanzariera, che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità, eventuali contenitori d’acqua posti in area aperta qualora necessari allo svolgimento della propria attività; adottare tutti i provvedimenti efficaci ad evitare che i materiali depositati all’aperto permettano il formarsi di raccolte d’acqua, quali ad es. lo stoccaggio dei materiali al coperto oppure la loro sistemazione all’aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d’acqua in pieghe e avvallamenti oppure lo svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia; assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all’aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione larvicida da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

I trattamenti adulticidi possono essere eseguiti negli spazi privati solo in via straordinaria e limitatamente al periodo 15 luglio – 15 settembre, nel rispetto delle modalità indicate dalle “Linee guida regionali per un corretto utilizzo dei trattamenti adulticidi contro le zanzare” e devono essere preventivamente comunicati al Comune di Sassuolo e all’Azienda USL di Modena, dipartimento di Sanità Pubblica. Gli interventi larvicidi nelle caditoie del territorio comunale, su strada piazze, giardini e nelle aree pubbliche di scuole, cimiteri ed altri edifici comunali, verranno eseguiti a partire dal mese di maggio.

 

 

(10 aprile 2020)

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